Article 958f applies to keeping and retaining the report on payments made to state bodies.
1 La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
2 Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.
3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.