220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 964 C. Recognised financial reporting standards


793 Repealed by No I of the FA of 22 Dec. 1999, with effect from 1 June 2002 (AS 2002 949; BBl 1999 5149).

Art. 963b C. Norme contabili riconosciute

1 Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev’essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:

1.
società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede;
2.
società cooperative con almeno 2000 soci;
3.
fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.

2 L’articolo 962a capoversi 1−3 e 5 si applica per analogia.

3 Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell’allegato del conto di gruppo l’impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell’allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d’esercizio del gruppo.

4 Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:

1.
soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione lo richiedono;
2.
un socio o un membro di un’associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o
3.
l’autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.