220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 962a B. Recognised financial reporting standards

1 If financial statements are prepared in accordance with a recognised financial reporting standard, details of the standard must be given in the financial statements.

2 The chosen recognised standard must be applied in its entirely and for the financial statements as a whole.

3 Compliance with the recognised standard must be verified by a qualified audit specialist. An ordinary audit must be made of the financial statements.

4 Financial statements in accordance with a recognised standard must be submitted to the supreme management body when the annual accounts are submitted for approval, although they do not require approval.

5 The Federal Council shall specify the recognised standards. It may stipulate requirements that must be met when choosing a standard or when changing from one standard to another.

Art. 962 A. In genere

1 Sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, in aggiunta al conto annuale secondo il presente titolo:

1.
le società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo esige;
2.
le società cooperative con almeno 2000 membri;
3.
le fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria.

2 Possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta:

1.
soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale;
2.
il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell’associazione;
3.
qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

3 L’obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta si estingue se viene allestito un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.

4 La scelta della norma riconosciuta spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto, il contratto di società o l’atto di fondazione dispongano altrimenti o che tale scelta sia operata dall’organo supremo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.