220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 958f E. Keeping and retaining accounting records

1 The accounting records and the accounting vouchers together with the annual report and the audit report must be retained for ten years. The retention period begins on expiry of the financial year.

2 The annual report and the audit report must be retained in a written form and signed.

3 The accounting records and the accounting vouchers may be retained on paper, electronically or in a comparable manner, provided that correspondence with the underlying business transactions and circumstances is guaranteed thereby and provided they can be made readable again at any time.

4 The Federal Council shall issue regulations on the accounting records that must be kept, the principles for keeping and retaining them and on the information carriers that may be used.

Art. 958e D. Pubblicazione e consultazione

1 Dopo essere stati approvati dall’organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione se:

1.
l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; o
2.
titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa.

2 Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

3 Se l’impresa si avvale delle possibilità di rinuncia previste agli articoli 961d capoverso 1, 962 capoverso 3 o 963a capoverso 1 numero 2, la pubblicazione e la consultazione sono rette dalle disposizioni applicabili al proprio conto annuale.779

779 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.