1 Where the characteristics of the object or the nature of the business preclude a deposit or the object is perishable or gives rise to maintenance costs or substantial storage costs, after having given formal warning to the obligee and with the court’s permission, the obligor may dispose of the object by open sale and deposit the sale proceeds.
2 Where the object has a quoted stock exchange or market price or its value is low in proportion to the costs involved, the sale need not be open and the court may authorise it without prior warning.
1 Se per la natura della cosa o per il genere d’affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll’autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.
2 Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.
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