1 The commercial register authorities shall use the OASI number systematically to identify natural persons.
2 They shall only disclose the OASI number to other authorities and institutions that require the number to carry out their statutory duties in connection with the commercial register and that are entitled to make systematic use of the number.
3 Natural persons recorded in the central database for persons shall also be allocated a non-descriptive personal number.
1 L’autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.
2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza. Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
3 La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.
4 La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.