220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 927 A. Definition and purpose

1 The commercial register is a network of state-run databases. Its primary purpose is the recording and publication of legally relevant information about legal entities, which serves to provide legal certainty and protect third parties.

2 Legal entities for the purpose of this Title are:

1.
sole proprietorships;
2.
general partnerships;
3.
limited partnerships;
4.
companies limited by shares;
5.
partnerships limited by shares;
6.
limited liability companies;
7.
cooperatives;
8.
associations;
9.
foundations;
10.
limited partnerships for capital investment schemes;
11.
investment companies with fixed capital;
12.
investment companies with variable capital;
13.
public institutions;
14.
branch offices.

Art. 926 Capo nono: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

1 Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d’amministrazione e nell’ufficio di revisione.755

2 Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dalla società.

3 Il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest’ultima, la quale risponde, per siffatti amministratori e revisori, verso la società, i soci ed i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

755 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.