220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 897 III. Administrative committees

The articles of association may delegate some of the duties and powers of the board to one or more committees elected by the board.

Art. 896 II. Durata delle funzioni

1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.

2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.