220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 88 1. Right of the debtor

1 A debtor making a payment is entitled to demand a receipt and, provided the debt is fully redeemed, the return or annulment of the borrower’s note.

2 If the debt is not completely redeemed or the borrower’s note confers other rights on the creditor, the debtor is entitled to demand only a receipt and that a record of the payment be entered on the borrower’s note.

Art. 88 1. Diritto del debitore

1 Il debitore che fa un pagamento ha diritto di chiedere una quitanza e, ove paghi l’intero debito, anche la restituzione o l’annullamento del titolo di credito.

2 Se il pagamento non è integrale o il titolo serve di documento anche per altri diritti del creditore, il debitore può solo pretendere, oltre la quitanza, che sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso.

 

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