220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 878 k. Prescriptive periods for liability

1 Creditors’ claims in respect of the personal liability of individual members may be brought by any creditor at any time up to one year after completion of insolvency proceedings, unless the law provides for their extinction at an earlier juncture.

2 The members’ right of recourse against each other likewise prescribes three years after the date of the payment to which the claim relates.720

720 Amended by No I of the FA of 15 June 2018 (Revision of the Law on Prescription), in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5343; BBl 2014 235).

Art. 877 i. Notificazione dell’ammissione o dell’uscita dei soci al registro di commercio

1 Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.

2 Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d’un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l’esclusione o la morte. L’ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell’amministrazione della società.

3 Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione sono esonerate dall’obbligo di notificare i loro soci all’ufficio del registro di commercio.

 

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