220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 862 5. Welfare funds

1 The articles of association may also provide for allocations to establish and finance other funds, in particular funds dedicated to the welfare of employees of the company and related workers and for members of the cooperative.

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716 Repealed by No I let. b of the FA of 21 March 1958, with effect from 1 July 1958 (AS 1958 379; BBl 1956 II 825).

Art. 861 4. Utile dell’esercizio nelle società cooperative di credito

1 Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’utile dell’esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.

2 Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’utile dell’esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.

3 Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’utile dell’esercizio superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.

 

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