220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 829 B. Cooperatives under public law

Associations of persons under public law are governed by federal and cantonal public law even where formed to pursue cooperative purposes.

Art. 828 A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni

1 La società cooperativa è l’unione d’un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.697

2 Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

697 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

 

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