220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 821a II. Consequences

1 The relevant provisions on companies limited by shares apply mutatis mutandis to the consequences of dissolution.

2 The dissolution of a company must be entered in the commercial register. Where dissolution is ordered by the court, the court must notify the commercial register without delay. Where dissolution is on other grounds, the company must notify the Commercial Register.

Art. 821 I. Cause

1 La società a garanzia limitata si scioglie:

1.
se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;
2.
se lo delibera l’assemblea dei soci;
3.
se è dichiarato il suo fallimento;
4.
per gli altri motivi previsti dalla legge.

2 Se l’assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

3 Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un’altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un’indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

 

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