220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 795b 3. Repayment

Additional financial contributions may only be refunded in full or in part if the amount is covered by freely disposable equity capital and a licensed audit expert confirms the same in writing.

Art. 795a 2. Richiesta

1 I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2 Possono essere ordinati soltanto se:

1.
la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
2.
senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
3.
la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

3 La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.