220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 793 B. Payment of capital contributions

1 The company members are obliged to make a payment corresponding to the issue price of their capital contributions.

2 The payments may not be refunded.

Art. 792 V. Proprietà collettiva

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:

1.
devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;
2.
rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.