220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 789 3. Determining the true value

1 If the law or the articles of association stipulate that the true value of the capital contributions should be determined, the parties may request the court to make the valuation.

2 The court shall allocate the costs of the proceedings and the valuation at its discretion.

Art. 788 2. Modi di acquisto particolari

1 Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all’acquirente senza l’approvazione dell’assemblea dei soci.

2 L’acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall’assemblea dei soci.

3 L’assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l’offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L’offerta si considera accettata se l’acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

4 Il riconoscimento si considera accordato se l’assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

5 Lo statuto può rinunciare all’esigenza del riconoscimento.

 

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