220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 769 II. Liability action

1 On behalf of the partnership, the supervisory board may hold the directors to account and take action against them before the courts.

2 In the event of malicious conduct by the directors, the supervisory board is entitled to take legal action against them even if this is contradictory to a resolution of the general meeting.

Art. 768 I. Designazione ed attribuzioni

1 La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d’una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

2 Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell’ufficio di vigilanza.

3 I membri dell’ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.

 

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