220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 764 A. Definition

1 A partnership limited by shares is a partnership whose capital is divided into shares and in which one or more partners have unlimited joint and several liability to its creditors in the same manner as partners in a general partnership.

2 Unless otherwise provided, the provisions governing companies limited by shares apply to partnerships limited by shares.

3 Where the capital of a partnership limited by shares is not divided into shares but into portions which merely define the degree of participation of two or more limited partners, the provisions governing limited partnerships apply.

Art. 763 Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

1 Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d’assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

2 Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, sebbene il Cantone non assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.