220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 734 I. In general

1 The board of directors shall prepare a written remuneration report each year.

2 The provisions of the thirty-second title on the principles of proper financial reporting, the presentation, currency and language and the keeping and retention of the company ledgers apply mutatis mutandis to the remuneration report.

3 The provisions governing notice and publication of the annual report apply mutatis mutandis to notice and publication of the remuneration report.

Art. 733 B. Comitato di retribuzione

1 L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.

2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.

3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.