220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 732 A. Scope of application

1 The provisions of this section apply to companies whose shares are listed on a stock exchange.

2 Other companies may provide in their articles of association that they apply this section in full or in part.

Art. 731b D.

1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società:

1.
la società è priva di uno degli organi prescritti;
2.
uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3.
la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
4.
la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5.
la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.615

1bis Il giudice può segnatamente:

1.
assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
2.
nominare l’organo mancante o un commissario;
3.
pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.616

2 Se nomina l’organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

3 In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

4 Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.617

615 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° gen. 2021, il n. 4 è in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2019 3161, 2020 957; FF 2019 275

616 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

617 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

 

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