220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 730b 3. Information and confidentiality

1 The board of directors shall provide the external auditor with all the documents and information that it requires, in writing if so requested.

2 The external auditor shall safeguard the business secrets of the company in its assessments, unless it is required by law to disclose such information. In its reports, in submitting notices and in providing information to the general meeting, it safeguards the business secrets of the company.

Art. 730a 2. Durata del mandato dell’ufficio di revisione

1 L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

2 In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

3 Nel dare le proprie dimissioni, l’ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d’amministrazione; questo li comunica all’assemblea generale successiva.

4 L’assemblea generale può revocare l’ufficio di revisione soltanto per gravi motivi.613

613 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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