220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 726 VIII. Dismissal and suspension

1 The board of directors may dismiss committees, managing directors, executive officers, registered attorneys and other commercial agents that it has appointed at any time.

2 The registered attorneys and commercial agents appointed by the general meeting may be suspended from their duties at any time by the board of directors, providing a general meeting is convened immediately.

3 Claims for compensation by persons dismissed or suspended are reserved.

Art. 725c 4. Rivalutazione di fondi e partecipazioni

1 Per eliminare una perdita di capitale secondo l’articolo 725a o un’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725b, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d’acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. L’ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nella riserva legale da utili come riserva di rivalutazione.

2 La rivalutazione può aver luogo solo se l’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia uno, un revisore abilitato attesta per scritto che sono adempiute le condizioni legali.

3 La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto mediante conversione in capitale azionario o in capitale di partecipazione e mediante rettifica di valore o alienazione degli attivi rivalutati.

603 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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