1 The members of the board of directors and third parties engaged in managing the company’s business must perform their duties with all due diligence and safeguard the interests of the company in good faith.
2 They must afford the shareholders equal treatment in like circumstances.
583 Amended by No I of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).
1 Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, il consiglio d’amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi (direzione), conformemente al regolamento d’organizzazione.
2 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la gestione può essere delegata a singoli amministratori o ad altre persone fisiche. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.
3 Il regolamento d’organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire.
4 Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto o per via elettronica sull’organizzazione della gestione.
5 Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.
585 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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