220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 701 5. Universal meeting and consent to a motion

1 The owners or representatives of all the company’s shares may, if no objection is raised, hold a general meeting without complying with the applicable regulations on convening meetings.

2 This meeting may validly discuss and pass binding resolutions on all matters within the remit of the general meeting, provided that the owners or representatives of all the shares participate.

3 A general meeting may also be held without complying with the applicable regulations on convening meetings if the resolutions are decided in writing on paper or electronically, unless a shareholder or their representative requests an oral debate.

531 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 700 4. Contenuto della convocazione

1 Il consiglio d’amministrazione comunica agli azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

2 Nella convocazione sono indicati:

1.
la data, l’ora d’inizio, la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
gli oggetti all’ordine del giorno;
3.
le proposte del consiglio d’amministrazione e, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, una breve motivazione delle stesse;
4.
se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione;
5.
se del caso, il nome e l’indirizzo del rappresentante indipendente.

3 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché gli oggetti all’ordine del giorno rispettino il principio dell’unità della materia e fornisce all’assemblea generale tutte le informazioni necessarie ai fini delle deliberazioni.

4 Nella convocazione il consiglio d’amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all’ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti informazioni complementari secondo altre modalità.

532 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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