220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 699 1. Method of convening the meeting

1 The general meeting shall be convened by the board of directors or, where necessary, by the external auditors. The liquidators and the representatives of bond creditors shall also have the right to convene general meetings.

2 The ordinary general meeting shall be held annually within six months of the end of the financial year.

3 Shareholders may request that a general meeting be convened, provided they together hold at least one of the following participations:

1.
in the case of companies whose shares are listed on a stock exchange: 5 per cent of the share capital or of the votes;
2.
in the case of other companies: 10 per cent of the share capital
or of the votes.

4 Their request that the meeting be convened must be made in writing. The items on the agenda and motions must be included in the request.

5 Where the board of directors fails to grant such a request within a reasonable time, but at the most within 60 days, the requesting parties may request the court to order that the meeting be convened.


527 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 698 I. Poteri

1 L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.

2 All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:520

1.
l’approvazione e la modificazione dello statuto;
2.
la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
3.521
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
4.
l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5.522
la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
6.523
la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
7.524
il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;
8.525
la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
9.526
le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.527

3 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:

1.
l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;
2.
l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3.
l’elezione del rappresentante indipendente;
4.
il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.528

520 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

521 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

522 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

523 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

524 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

525 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

526 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

527 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

528 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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