220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 688 III. Interim certificates

1 Interim certificates made out to the bearer may be issued only for bearer shares whose the nominal value is fully paid up. Interim certificates made out to the bearer issued before the full nominal value is paid up are void. Claims for damages are reserved.

2 Where interim certificates made out to the named holder are issued for bearer shares, they may be transferred only in accordance with the provisions governing assignment of claims, although their transfer does not take effect as against the company until it receives notice thereof.

3 Interim certificates for registered shares must be made out to a named holder. The transfer of such interim certificates is subject to the provisions governing the transfer of registered shares.

Art. 687 5. Azioni nominative non interamente versate

1 L’acquirente di un’azione nominativa, della quale il prezzo d’emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell’ammontare non versato, tosto ch’egli sia iscritto nel libro delle azioni.

2 Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l’ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l’azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale.

3 L’iscrizione dell’acquirente nel libro delle azioni libera l’alienante, che non sia sottoscrittore, dall’obbligo di pagare l’ammontare non versato.

4 Finché il valore nominale d’azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l’importo effettivamente pagato.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.