220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 678a II. Prescription

1 The claim for repayment is subject to a prescriptive period of three years from when the company or the shareholder became aware of the matter, or in any event ten years from the claim arising. This period is suspended during a procedure for ordering a special investigation and the conduct of that investigation.

2 If the recipient has by their conduct committed a criminal offence, the claim for repayment prescribes at the earliest when the right to prosecute the offence becomes time-barred. If the right to prosecute can no longer become time-barred because a first instance criminal judgment has been issued, the claim prescribes at the earliest three years after notice of the judgment is given.

455 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 678 I. In genere

1 Gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.

2 Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.

3 Si applica l’articolo 64.

4 Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista. La domanda dell’azionista è volta ad una prestazione alla società.

5 L’assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d’amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

6 Nel fallimento della società si applica per analogia l’articolo 757.

455 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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