220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 653p 2. Capital reduction in the event of negative net worth

1 If the share capital is reduced in order to partly or fully correct a situation of negative net worth caused by losses and if a licensed audit expert confirms to the general meeting that the amount of the capital reduction does not exceed the amount of the negative net worth, the provisions relating to an ordinary capital reduction on securing claims, the interim account, the audit confirmation and the declarations of the board of directors do not apply.


2 The resolution of the general meeting shall contain the information specified in Article 653n. It shall make reference to the result of the audit report and amend the articles of association.

398 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 653o f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione; iscrizione nel registro di commercio

1 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che, al momento degli accertamenti, la riduzione è conforme a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale e che i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti.

2 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.

3 I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.

397 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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