348 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.
2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:
3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
Art. 651347
346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
347 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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