220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 624 III. Issue price

1 The shares may be issued only at their nominal value or at a price that is higher. This does not apply to the issue of new shares to replace cancelled shares.

2–3 ...306

306 Repealed by No I of the FA of 4 Oct. 1991, with effect from 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745).

Art. 623 II. Divisione e riunione

1 L’assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario302 rimanga invariato.

2 Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.303

302 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto cono in tutte le disp. menzionate nella RU.

303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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