220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 615 I. In general

1 The insolvency of the partnership does not result in the bankruptcy of the partners.

2 Likewise, the bankruptcy of one of the partners does not result in the insolvency of the partnership.

Art. 614 F. Compensazione

1 Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell’accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l’accomandante risponda illimitatamente.

2 Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.

 

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