220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 598 A. Freedom of contract, reference to general partnership

1 The relationship between the partners is primarily determined by the partnership agreement.

2 Unless otherwise agreed, the provisions governing general partnerships apply subject to the modifications set out in the following provisions.

Art. 597 II. Requisiti formali

1 La notificazione per l’iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate davanti all’ufficio del registro di commercio da tutti i soci o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

2 I soci illimitatamente responsabili incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all’ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.