220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 591 A. Object and prescriptive period

1 Claims of partnership creditors against a partner for partnership debts prescribe five years after the notice of his withdrawal or of the dissolution of the partnership is published in the Swiss Official Gazette of Commerce, unless the debt is by its nature subject to a shorter prescriptive period.

2 Where the debt does not fall due until after such notice, the prescriptive period commences on the due date.

3 Prescription does not apply to claims between partners.

Art. 591 A. Oggetto e termine

1 Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.


2 Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

3 Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.

 

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