220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 58 I. Damages

1 The owner of a building or any other structure is liable for any damage caused by defects in its construction or design or by inadequate maintenance.

2 He has a right of recourse against persons liable to him in this regard.

Art. 58 I. Obbligo del risarcimento

1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

 

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