1 The owner of a building or any other structure is liable for any damage caused by defects in its construction or design or by inadequate maintenance.
2 He has a right of recourse against persons liable to him in this regard.
1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.