220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 579 IV. In the case of two partners

1 Where the partnership comprises two partners only, the partner who has not given rise to any cause for dissolution may, on the same conditions, continue the partnership’s affairs and allocate the other partner’s share of the partnership’s assets to him.

2 The court may issue an order to the same effect where dissolution has been requested for good cause pertaining chiefly to the person of one of the partners.

Art. 579 IV. Quando vi siano due soci

1 Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l’impresa per conto proprio, rimborsando all’altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale.

2 Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci.

 

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