220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 577 II. Exclusion by court order

Where there is good cause for the dissolution of the partnership that pertains chiefly to the person of one or more partners, at the request of all the other partners the court may rule that the partner or partners in question be excluded from the partnership and that their shares of the partnership’s assets be allocated to them.

Art. 577 II. Esclusione pronunciata dal giudice

Qualora lo scioglimento della società potesse essere chiesto per motivi gravi riguardanti precipuamente la persona di un socio o di più soci, il giudice può pronunciare la loro esclusione, ordinando il rimborso di quanto loro spetta nel patrimonio sociale, purché la esclusione sia proposta da tutti gli altri soci.

 

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