1 Where the partnership is dissolved for any reason other than notice of termination, a partner retains his authority to manage the partnership’s business until he learns of the dissolution or ought to have learned of it had he shown due diligence.
2 Where the partnership is dissolved on the death of a partner, the heir of the deceased must inform the other partners of his death without delay and continue in good faith to attend to the partnership affairs of the deceased until the requisite arrangements have been made.
3 The other partners must likewise continue to manage the partnership’s business in the interim.
1 Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza.
2 Se la società è sciolta per la morte di un socio, l’erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto incombevano.
3 Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.