220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 542 VIII. Admission of new partners and sub-participation

1 No partner may admit a third party into the partnership without the consent of the other partners.

2 Where a partner unilaterally grants a third party a participation in his own share in the partnership or assigns his entire share to the third party, the latter does not become a partner and in particular does not acquire any right to information on partnership affairs.

Art. 542 VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi

1 Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società.

2 Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della società.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.