1 Unless otherwise agreed, each partner has an equal share in profits and losses regardless of the nature and amount of his contribution.
2 Where only the partner’s share in the profits or his share in the losses is agreed, such agreement applies to both.
3 It is permitted to agree that a partner whose contribution to the common purpose consists of labour will participate in the profits but not in the losses.
1 In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all’ammontare della sua quota.
2 Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.
3 Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.