220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 524 III. Content

1 The beneficiary becomes part of the settlor’s household and the settlor is obliged to provide him such benefits as he might reasonably expect to receive in the light of the value of the assets transferred and his previous standard of living.

2 The settlor is obliged to provide the beneficiary with appropriate accommodation and maintenance and, in the event of his illness, with the necessary care and medical treatment.

3 Subject to approval by the competent authority, care homes may adopt house rules whereby such benefits are incorporated as generally binding contractual terms.

Art. 524 III. Oggetto

1 Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

2 Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.

3 Gli istituti di vitalizio possono coll’approvazione dell’autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.