1 The surety is subrogated to the creditor’s rights to the extent that he has satisfied him. The surety may exercise these as soon as the obligation falls due.
2 However, unless otherwise agreed, he is subrogated only to those liens and other securities which had been furnished when the contract of surety was concluded or were subsequently obtained from the principal debtor for the specific purpose of securing the claim. If on paying only part of the debt the surety is subrogated to only part of a lien, the part remaining with the creditor takes precedence over that of the surety.
3 Special claims and defences arising from the legal relationship between the surety and the principal debtor are reserved.
4 Where a pledge securing a claim under surety is realised or the owner of the pledge pays voluntarily, he may only have recourse against the surety for such payment where an agreement to this effect was reached between the pledgor and the surety or the pledge was given subsequently by a third party.
5 The prescriptive period for the surety’s right of recourse commences on satisfaction of the creditor by the surety.
6 The surety has no right of recourse against the principal debtor for payment of any obligation that is not actionable or not binding on the principal debtor as a result of error or incapacity to make a contract. However, if he has assumed liability for a time-barred obligation at the behest of the principal debtor, the latter is liable to him pursuant to the provisions governing mandates.
1 Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.
2 Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicurato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una parte d’un diritto di pegno, la porzione che rimane al creditore prevale a quella del fideiussore.
3 Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale.
4 Quando un pegno costituito per il credito assicurato è realizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno è stato costituito successivamente da un terzo.
5 La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.
6 Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il debitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato del debitore principale, questi è responsabile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.
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