1 The creditor may resort to a simple surety only if, after the surety was provided, the debtor is declared bankrupt or obtains a debt restructuring moratorium, or is the object of debt enforcement proceedings instigated with due diligence by the creditor which have resulted in the issue of a definitive certificate of loss, or has relocated his domicile abroad and can no longer be sued in Switzerland, or legal action against him in foreign courts has been substantially impeded as a result of such relocation.
2 Where the claim is secured by pledges, a simple surety may require that the creditor satisfy his claim first from such pledges, provided the debtor has not been declared bankrupt or obtained a debt restructuring moratorium.
3 Where the surety has undertaken solely to cover any shortfall suffered by the creditor (indemnity bond), he may not be sued unless a definitive certificate of loss has been issued against the principal debtor or the latter has relocated his domicile abroad and can no longer be sued in Switzerland, or legal action against him in foreign courts has been substantially impeded as a result of such relocation. Where a composition agreement has been concluded, the surety may be sued for the remitted portion of the principal obligation immediately on the entry into force of the composition agreement.
4 Agreements to the contrary are reserved.
1 Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato escusso dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni, o abbia trasferito il domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.
2 Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.
3 Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il suo domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu conchiuso un concordato, il fideiussore può, immediatamente dopo l’attuazione dello stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta scoperta.
4 Sono riservate le convenzioni contrarie.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.