220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 456 D. Use of state transport facilities

1 Any carrier or forwarding agent who uses a state transport facility to perform carriage obligations he has assumed or who assists in the carriage of goods by such a facility is subject to the special provisions governing freight transport that apply to that facility.

2 However, any agreement to the contrary between the carrier or forwarding agent and the principal is unaffected.

3 This article does not apply to road hauliers.

Art. 456 D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto

1 Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.

2 Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.

3 Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.