220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 444 a. Delivery not possible

1 Where the goods are rejected, the associated claims remain unpaid or the consignee cannot be contacted, the carrier must inform the consignor and in the interim place the goods in storage or deposit them with a third party at the risk and expense of the consignor.

2 If neither consignor nor consignee disposes of the goods within a reasonable period, in the same manner as a commission agent the carrier may apply to the competent authority at the place where the goods are located to arrange to have them sold in favour of the rightful beneficiary.

Art. 444 a. In caso di impedimenti alla consegna

1 Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

2 Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll’intervento dell’autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.