1 The consignor must give the carrier precise details of the address of the consignee and the place of delivery, the number, type of packaging, weight and content of packages, the delivery date and the transport route, as well as the value of any valuable objects.
2 The consignor is liable for any detriment arising from missing or inaccurate details.
1 Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l’indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l’imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della consegna e la via da seguire.
2 I danni derivanti dall’omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.