1 Where the commission agent sells goods below the minimum price instructed, he is liable to the principal for the difference unless he can prove that such sale averted damage that the principal would otherwise have incurred and that he was unable to seek the principal’s instructions in the time available.
2 Furthermore, where the commission agent is at fault, he must compensate the principal for any other damage caused by the breach of contract.
3 Where the commission agent buys at a lower price or sells at a higher price than instructed by the principal, he is not permitted to retain the profit but must credit it to the principal.
1 Il commissionario che ha venduto ad un prezzo inferiore al minimo fissatogli dal committente, deve abbuonargli la differenza di prezzo, ove non provi che colla vendita gli ha evitato un danno e che inoltre non gli era più possibile d’interpellarlo.
2 Se vi fu colpa da parte sua egli deve inoltre risarcirgli ogni maggior danno derivante dalla violazione del contratto.
3 Se il commissionario ha comprato a prezzo più basso di quello previsto, o venduto a prezzo più elevato di quello indicatogli dal committente, non può ritenere per sé il guadagno, ma deve porlo a credito del committente.
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