220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 425 I. Definition

1 A buying or selling commission agent is a person who, in return for a commission, buys or sells chattels or securities in his own name but for the account of another (the principal).

2 The provisions governing mandates apply to the commission agency relationship, unless otherwise provided in this Title.

Art. 425 I. Definizione

1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s’incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compera o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.

2 Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.

 

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