220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 418u 2. Compensation for clientele

1 Where the agent’s activities have resulted in a substantial expansion of the principal’s clientele and considerable benefits accrue even after the end of the agency relationship to the principal or his legal successor from his business relations with clients acquired by the agent, the agent or his heirs have an inalienable claim for adequate compensation, provided this is not inequitable.

2 The amount of such claim must not exceed the agent’s net annual earnings from the agency relationship calculated as the average for the last five years or, where shorter, the average over the entire duration of the contract.

3 No claim exists where the agency relationship has been dissolved for a reason attributable to the agent.

Art. 418u 2. Indennità per la clientela

1 Se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.

2 Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

3 Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.

 

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