Unless otherwise provided by agreement or custom, the commission falls due at the end of the calendar half-year in which the transaction was concluded, whereas in insurance business the commission falls due when the first annual premium has been paid.
La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del semestre dell’anno civile in cui l’affare è stato conchiuso; in materia d’assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il primo premio annuale è stato pagato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.