220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 418g a. Scope and entitlement

1 The agent is entitled to the agreed or customary commercial agent’s commission or sales commission on all transactions that he facilitated or concluded during the agency relationship and, unless otherwise agreed in writing, on transactions concluded during the agency relationship by the principal without the agent’s involvement but with clients acquired by him for transactions of that kind.

2 An agent to whom a particular area or clientele has been allocated exclusively is entitled to the agreed commission or, in the absence of such an agreement, the customary commission on all transactions concluded during the agency relationship with clients belonging to that area or clientele.

3 Unless otherwise agreed in writing, the entitlement to the commission is established as soon as the transaction has been validly concluded with the client.

Art. 418g a. Diritto alla provvigione e sua entità

1 L’agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o conchiuso durante il periodo di validità del contratto. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli ha parimente diritto a detta provvigione per gli affari conchiusi senza il suo concorso dal mandante durante il periodo di validità del contratto, ma con clienti da lui procurati per affari del genere.

2 L’agente cui è stata assegnata l’esclusiva in un raggio d’attività o presso una clientela determinata ha diritto alla provvigione convenuta o, in mancanza di convenzione, alla provvigione usuale per tutti gli affari conchiusi durante il periodo di validità del contratto con persone di questo raggio d’attività o di questa clientela.

3 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è stato validamente conchiuso col cliente.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.